SMART MONEY – FASE 2

Cos’è

Smart Money è l’incentivo per le startup innovative in fase pre-seed o seed che vogliono avvalersi dei servizi specialistici e del know-how degli attori dell’ecosistema dell’innovazione per realizzare un progetto di sviluppo e prepararsi al lancio sul mercato. 

La misura è promossa dal Ministero dello Sviluppo economico e gestita da Invitalia.

La Fase 2 (chiamata Capo III nell’Avviso pubblico del Mise), di prossima attivazione, è riservata solo alle startup che hanno completato l’intervento precedente. Queste imprese possono infatti richiedere un secondo contributo a fondo perduto se ricevono capitali di rischio da parte di enti abilitati, oltre ad investitori qualificati e business angels, per finanziare i loro piani di sviluppo.

Cosa finanzia

La Fase 2, denominata Capo III nell’Avviso pubblico del Mise, è riservata alle startup innovative che hanno completato il progetto finanziato con la prima linea di intervento.

Le imprese che hanno già ricevuto o stanno per ricevere un investimento nel capitale di rischio da parte di un attore dell’ecosistema dell’innovazione abilitato, possono chiedere un secondo contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio per un massimo complessivo di 30.000 euro.

L’investimento può essere attuato da uno a massimo tre attori dell’ecosistema dell’innovazione.

Per ottenere il contributo collegato all’investimento l’operazione deve essere in equity o quasi equity, di importo superiore a 10.000 euro, non raggiungere la quota di maggioranza nel capitale sociale e garantire una permanenza per almeno 18 mesi. La raccolta fondi deve essere avvenuta senza l’intermediazione di piattaforme di equity crowdfunding. 

Agevolazioni

Le agevolazioni della Fase 2 (chiamata Capo III nell’Avviso pubblico del Mise) consistono in un contributo a fondo perduto pari a 100% dell’investimento nel capitale di rischio delle startup, fino a un massimo di 30.000 euro.

L’investimento nel capitale di rischio delle startup deve assumere, per la fase di erogazione, la forma di investimento in equity.

In sede di presentazione della domanda l’investimento deve avere le seguenti caratteristiche:

  • essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione di cui all’art. 8 del D.M. (compresi investitori qualificati e business angels)
  • avere un importo minimo di 10.000 euro
  • non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della startup
  • essere mantenuto per un periodo di almeno 18 mesi
  • essere attuato senza piattaforme internet di equity crowdfunding

Richiesta delle agevolazioni

È possibile presentare domanda entro 6 mesi dall’erogazione del saldo delle agevolazioni relative alla Fase 1 (Capo II) e comunque non oltre i 24 mesi successivi alla delibera di ammissione alla Fase 1.

La startup può presentare una sola domanda che deve riguardare una delle seguenti fattispecie:

  • investimento nel capitale di rischio deliberato e interamente versato
  • investimento nel capitale di rischio deliberato ma non ancora versato. In questo caso è necessaria una dichiarazione d’impegno del versamento delle risorse nel capitale di rischio entro 6 mesi dalla delibera di ammissione alla Fase 2 (Capo III)
  • investimento non ancora deliberato. In questo caso è necessaria una dichiarazione d’impegno a deliberare l’investimento entro 3 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni e l’intero importo deve essere versato entro 6 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione. 

Erogazione del contributo

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, dopo l’intero versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio.

L’erogazione può essere richiesta:

  • insieme alla domanda di accesso alla Fase 2, se il versamento delle risorse è già stato effettuato
  • dopo la delibera di ammissione alle agevolazioni e dopo l’intero versamento delle risorse deliberate 

Il contributo viene erogato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

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Enti abilitati

Le startup possono chiedere il contributo in presenza di operazioni in equity o quasi equity da parte dei seguenti investitori:

  • incubatori certificati: ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto legge n. 179/2012, come definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 dicembre 2016 
  • acceleratori: società che supportano lo sviluppo di altre società, tipicamente startup, attraverso programmi che includono servizi professionali e opportunità di finanziamento, per rafforzarle in un mercato altamente competitivo
  • innovation hub (inclusi DIH): rete di soggetti con il compito di stimolare e promuovere la domanda di innovazione, rafforzare il livello di conoscenza delle tecnologie digitali, aiutare le startup a crescere avvalendosi di un network di attori dell’innovazione appartenenti al mondo della ricerca e dell’impresa
  • organismi di ricerca: soggetti senza scopo di lucro con la finalità principale di svolgere attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e di diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie
  • investitori qualificati: come individuati dall’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni
  • business angels: investitori privati che supportano la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali, apportando capitale e capacità gestionali

Presentazione della domanda

Le start up ammesse con il Capo II che hanno concluso il piano di attività possono accedere al Capo III.

Per richiedere le agevolazioni è necessario:

• essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) per accedere alla piattaforma dedicata

• accedere all’area riservata per compilare direttamente online la domanda e caricare gli allegati. Dopo l’autenticazione tramite SPID, CNS, CIES, si apre la pagina “Dettaglio della domanda” utilizzata per la presentazione della domanda e l’utente visualizzerà il link per accedere alla nuova sezione per la presentazione della domanda di Capo III .

• assicurarsi di disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda.

Al termine dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

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